Tariffa rifiuti: è nulla la fattura se non contiene i requisiti degli atti tributari

lunedì 22 febbraio 2010 10.53

Di Girolamo Ielo, esperto di Finanza territoriale

“Una sentenza tributaria che applica una recente sentenza della Corte Costituzionale. La fattura con la quale viene chiesto il pagamento della Tariffa rifiuti(TIA) è nulla se non contiene i requisiti degli atti tributari. Questo il responso della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 27 del 15 febbraio 2010.
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Per la Corte di Giustizia europea l’imposta della Sardegna sugli aeromobili e le unità da diporto è contraria alle norme comunitarie

mercoledì 23 dicembre 2009 12.43

Per la Corte di Giustizia europea l’imposta della Sardegna sugli aeromobili e le unità da diporto è contraria alle norme comunitarie

di Girolamo Ielo- esperto di finanza territoriale
“Il tempo è galantuomo. Dice un vecchio detto. Da questo quotidiano, non appena la Regione Sardegna istituì le tre imposte regionali sugli immobili, sulle barche e sugli aerei, abbiamo intitolato un nostro articolo ”Le tre nuove imposte regionali sono discriminatorie(altro che lusso) e con evidenti vizi costituzionali e comunitari”. Allora eravamo in pochi a concordare con questo assunto.
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“I poteri non stanno piĂą nel Comune” – di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

martedì 15 dicembre 2009 13.36

I poteri non stanno piĂą nel Comune

“Dopo le proteste a livello locale i sindaci hanno effettuato la rituale protesta in piazza Montecitorio. La protesta si è indirizzata contro la manovra finanziaria e il Patto di stabilitĂ  interno del Governo in carica. Diciamo subito che tra le richieste ci sono alcune che riguardano provvedimenti penalizzanti per le finanze comunali, anche del governo Prodi.
A prescindere dalla giustezza o meno delle richieste, dalle capacità degli attuali amministratori, dalla opportunità o dal ritardo dell’iniziativa, dal fatto che il patto di stabilità non è una novità, ci sono due dati che bisogna mettere in evidenza: 1) gli amministratori comunali non hanno la forza politica che avevano i loro colleghi che hanno amministrato tra gli anni novanta e l’inizio di questo secolo. Ciò a prescindere dalle capacità degli attuali amministratori; 2) il potere politico e decisionale negli ultimi anni si è spostato al centro e in regione.
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“La Tariffa rifiuti è un tributo: niente IVA” di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

martedì 11 agosto 2009 15.22

La Tariffa rifiuti è un tributo: niente IVA
di Girolamo Ielo, eperto di finanza territoriale

“La Corte Costituzionale con l’argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 chiede la controversia sulla natura della Tariffa d’igiene ambientale(TIA), conosciuta come Tariffa rifiuti.
I comuni già da alcuni anni hanno sostituito la vecchia Tassa smaltimento rifiuti(TARSU) con la TIA. Dalla sostituzione è iniziata, a colpi di circolari e risoluzioni ministeriali e sentenze, di ogni ordine e grado, una grande discussione sulla natura di questa Tariffa: tributaria o non tributaria.
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“Esenzione Ici sui fabbricati rurali: ultimo atto” di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

venerdì 31 luglio 2009 17.20

Esenzione ICI sui fabbricati rurali: ultimo atto
di Girolamo Ielo

La Corte Costituzionale con la recente sentenza, la n. 227 del 22 luglio scorso ha dichiarato la illegittimitĂ  costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2998). L’argomento riguarda l’esenzione ICI sui fabbricati rurali. Vediamo di che cosa si tratta.
L’antefatto. L’art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007, ha definitivamente chiarito che il carattere della ruralitĂ  ai fini fiscali deve essere riconosciuto, fra l’altro, alle costruzioni destinate “alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi”.
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“ICI, è tempo di dichiarazione e versamenti” di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

giovedì 4 giugno 2009 10.08

ICI, è tempo di dichiarazione e versamenti

Sono partite le due operazioni riguardanti l’Imposta comunale sugli immobili: 1) la dichiarazione; 2) il versamento. A differenza dell’Irpef, l’ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo: i versamenti di questi giorni si riferiscono all’ICI 2009. La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato: la dichiarazione che dovremo presentare in questi giorni si riferisce al 2008.

La dichiarazione
Con il d.l. n. 223 del 2006 è stato soppresso, in generale, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Le istruzioni ministeriali, contenute nel decreto 12 maggio 2009, n. 14640, chiariscono la dichiarazione ai fini dell’ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Fruibilità che è stata accertata in data 18 dicembre 2007.
La dichiarazione va presentata solamente in casi residuali: quando gli immobili godono della riduzione dell’imposta( è il caso dei fabbricati inagibili o inabitabili); quando il comune non è non comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria( è il caso del terreno agricolo che diventa area fabbricabile, dell’immobile che perde il diritto all’esenzione, dell’immobile che ha acquisto oppure perso la caratteristica della ruralità, ecc.))

Chi deve presentare la dichiarazione
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione è chiarito che i mutamenti di soggettività passiva( ad esempio la vendita dell’immobile, la costituzione di un diritto reale sull’immobile,ecc.) avvenuti nel corso del 2008 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Se non ci sono mutamenti la dichiarazione non va presentata. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli sogget­ti passivi. Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.

A chi si presenta
La dichiarazione deve essere firmata dalla persona indicata come “contribuente” sul frontespizio della dichiarazione stessa. La dichiarazione deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).Se l’immobile è situato nel territorio di più comuni lo si considera interamente situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione ICI, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008.

Le sanzioni amministrative
In caso di mancata presentazione e infedele dichiarazione è prevista l’applicazione di apposite sanzioni, che possono essere ridotte se il contribuente utilizza il ravvedimento.

I versamenti
I contribuenti devono effettuare il pagamento dell’imposta dovuta per il 2009 al comune dove sono ubicati gli immobili in due rate. L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta, ed è calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune per il 2008 e deve essere pagato entro il 16 giugno. L’importo della seconda rata – che va pagato dal 1 al 16 dicembre – è pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall’ente locale per il 2009 deve essere, quindi, comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Il contribuente ha comunque la facoltĂ  di pagare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno. Naturalmente in questo caso occorre effettuare il calcolo dell’imposta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nel 2009 e non quelle deliberate per il 2008.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell’ulteriore facoltà, di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi del 3 per cento.

Versamento ICI
Adempimento
Termine
Contribuenti
Misura
Acconto
Entro il 16 giugno
Tutti
50%
Saldo
Dal 1° al 16 dicembre
Tutti
50%
Unica soluzione
Entro il 16 giugno
Tutti
100%

Unica soluzione + interesse 3%
Dal 1° al 16 dicembre
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
100%

Il versamento dell’imposta può avvenire mediante c/c postale intestato al comune e modello F24.

La compensazione
Il contribuente può versare l’ICI con il versamento unitario(mod. F24) utilizzando i crediti ammessi in compensazione. Si possono compensare i crediti relativi alle Addizionali Irpef; non è ammessa, invece, per i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. Sarà il contribuente, in sede di liquidazione delle imposte sui redditi e se nel modello 730 emerga un credito, a indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il versamento ICI.
Gli intermediari abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono provvedere al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell’ICI dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in un’unica soluzione
Il contribuente, nel caso in cui si avvale dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, provvederĂ  al versamento dell’ICI direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.

Sanzioni amministrative
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento sono previste apposite sanzioni, che possono essere ridotte se il contribuente utilizza il ravvedimento.,

La novitĂ  delle case rurali
Se l’anno scorso la novità è stata l’esenzione per la prima casa, quest’anno è la volta delle case rurali.
L’art. 23, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito, in via interpretativa, che l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993. Nel caso in cui sussistono questi requisiti i fabbricati rurali sono esclusi dall’ICI.
Ed allora si rende opportuno chiarire che per quanto concerne la nozione di fabbricato rurale il comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, stabilisce che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze con­nesse all’attività agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazio­ni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b)i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed es­sere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580 del 1993;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadra­ti ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno sia­no praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il ter­reno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 97 del 1994, detto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d)il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i tratta­menti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in un comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al li­mite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
e)i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’art. 13, della legge n. 408 del 1949, non possono comunque essere riconosciuti come rurali.

Girolamo Ielo
Esperto di Finanza territoriale

“Il federalismo fiscale sarĂ  a regime nel 2016″ di Girolamo Ielo

martedì 5 maggio 2009 09.44

“Il federalismo fiscale sarĂ  a regime nel 2016″
di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale
Il Parlamento ha pronunciato il si definitivo sul cosiddetto federalismo fiscale. Entro due anni verranno emanati i decreti di attuazione, e dopo un lungo periodo transitorio, con il 2016, sempre che non verrĂ  cambiato, la riforma entrerĂ  in vigore.
Si tratta di una vittoria politica della Lega Nord, che però dovrà spiegare ai veronesi, ad esempio, perché Reggio Calabria diventa città metropolitana e Verona rimane una città ordinaria, pur avendo il doppio di abitanti, ai tutti i sindaci del nord, a cui erano state fatte tante promesse, perché non è stata definita la compartecipazione comunale all’Irpef e agli italiani che senso ha parlare di federalismo fiscale quando non si mette mano alla riduzione dei vari gradi di governo locale, come ad esempio la soppressione delle Provincia, cui la stessa Lega, divenuto un partito di governo, è contraria.
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“Arriva l’esonero ICI per tutti i fabbricati rurali” di Girolamo Ielo

venerdì 13 marzo 2009 10.59

Arriva l’esonero ICI per tutti i fabbricati rurali
di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

“Si conclude, con piena vittoria per gli agricoltori, la campagna per l’esonero dall’ICI per i fabbricati rurali. I parlamentari in sede di conversione del decreto legge milleproroghe di fine anno hanno inserito una disposizione in tal senso. Ma facciamo un passo indietro per inquadrare la questione.
Nella seconda parte del 2008 il tema dell’esenzione ICI di questi fabbricati ha interessato, con tesi contrapposte, le associazioni di categoria(agricoltori e enti locali), il governo, le Agenzie fiscali, la giurisprudenza(Corte di Cassazione e Commissioni tributarie). Su questo sito abbiamo commentato la situazione di incertezza.
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“Si apre la questione sull’ICI sui fabbricati rurali”- di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

giovedì 9 ottobre 2008 11.33

Si apre la questione sull’ICI sui fabbricati rurali
Di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

“Per i fabbricati rurali nel giro di pochi mesi si è passati dall’euforia, esenzione dall’ICI, alla depressione, all’assoggettamento all’ICI.
Il tema è di grande importanza in quanto in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di fabbricati che si trovano in questa situazione, con un gettito ICI potenziale di 3 miliardi di euro circa.
Vediamo di fare il punto della situazione.
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Federalismo, si parte dalla coda (di Girolamo Ielo, esperto di Finanza territoriale)

venerdì 19 settembre 2008 11.39

“Federalismo, si pare dalla coda”
di Girolamo Ielo, esperto di Finanza territoriale

“Ancora oggi non si riesce a definire il concetto di federalismo fiscale. Una nozione che una parte politica intende con lo slogan: i tributi debbono rimanere nel territorio in cui vengono incassati. Per dire la veritĂ  questo slogan è utilizzato in concreto nel nostro Paese da diversi anni, nelle Regioni a statuto speciale, con risultati, vedi ad esempio la Sicilia e la Sardegna, non certamente soddisfacenti. In base ad un recente studio nel 2007 i contribuenti della provincia di Milano hanno dichiarato un reddito pro-capite di 23.183 euro(+ 10,6% rispetto al 1999); nella provincia di Sassari 13.673 euro(-0,9% rispetto al 1999).
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