La Guardia di finanza vigilerĂ sullo sulla corretta applicazione dei saldi, controllando i negozi del nord Sardegna per evitare concorrenza sleale e tutelare i consumatori.
In particolare verrà monitorato il rispetto delle regole dei saldi di fine stagione, le cui disposizioni sono consultabili anche sul sito internet della Guardia di Finanza all’indirizzo www.gdf.it.
Alcuni di questi obblighi riguardano l’esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita e, nel caso di saldi, si ricorda deve essere riportato il prezzo da scontare, la percentuale di sconto ed il prezzo finale; a nulla vale l’uso di un eventuale cartello riportante scritte del tipo “vetrina in allestimento” o similari.
Nel caso di esercizi convenzionati con una societĂ che emette carte di credito, i titolari dei negozi sono tenuti ad accettarle per i pagamenti anche nel periodo dei saldi, senza maggiorazioni.
In tema di garanzie sui prodotti, si ricorda che è necessario richiedere e conservare sempre lo scontrino fiscale d’acquisto che garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce, a patto che questa sia difettosa, anche se il venditore dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.
I controlli saranno attivati a partire da venerdì, 8 gennaio, e per gli eventuali trasgressori sono previste, ai sensi della L. R. 5/06, sanzioni a carico del commerciante che non espone correttamente i prezzi di vendita, da 300,00 a 2.000,00 Euro.
L’ operazione “SALDI SICURI” continuerà per tutto il periodo dei saldi.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, la CONFCOMMERCIO ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (artt. 128 e ss. del Codice del Consumo d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Salve specifiche disposizioni regionali, è possibile porre in vendita capi non appartenenti alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.