“La Tariffa rifiuti è un tributo: niente IVA” di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

martedì 11 agosto 2009 15.22

La Tariffa rifiuti è un tributo: niente IVA
di Girolamo Ielo, eperto di finanza territoriale

“La Corte Costituzionale con l’argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 chiede la controversia sulla natura della Tariffa d’igiene ambientale(TIA), conosciuta come Tariffa rifiuti.
I comuni già da alcuni anni hanno sostituito la vecchia Tassa smaltimento rifiuti(TARSU) con la TIA. Dalla sostituzione è iniziata, a colpi di circolari e risoluzioni ministeriali e sentenze, di ogni ordine e grado, una grande discussione sulla natura di questa Tariffa: tributaria o non tributaria. Con la sentenza n. 238 la Corte stabilisce la natura tributaria della Tariffa. Per la Corte la TIA costituisce una mera variante della TARSU. E’ importante questa definizione, ma sono importanti anche le motivazioni. Vediamo per sintesi le conseguenze derivanti da questa sentenza.
I regolamenti comunali della TIA. Debbono essere rivisti alla luce delle novità e inviati al Ministero dell’Economia e delle finanze che può impugnarli.
Bollette/fatture della TIA. Le bollette/fatture della TIA hanno la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti impugnabili innanzi le Commissione tributarie, “ con l’ovvio corollario che le suddette bollette, avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi”. La modulistica oggi in uso non è conforme a queste regole e, pertanto, deve essere rivista.
TIA ed IVA. Le motivazioni su questo argomento sono chiarissime. Per la Corte un significativo elemento di analogia tra TIA e TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. L’inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entitĂ  del prelievo – quest’ultima commisurata a mere presunzioni forfetarie di producibilitĂ  dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni- porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perchĂ© percepiti da enti pubblici «per le attivitĂ  od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità», sempre che il mancato assoggettamento all’imposta non comporti una distorsione della concorrenza (distorsione, nella specie, non sussistente, in quanto il servizio di smaltimento dei rifiuti è svolto dal Comune in regime di privativa). Fin qui le motivazioni della Corte.
Pertanto l’esclusione dell’IVA non deriva dal semplice fatto che la TIA è un tributo, ma per la struttura del prelievo e del servizio prestato. Per il futuro niente piĂą IVA sulla Tariffa rifiuti, con enorme vantaggio, in particolare, per i contribuenti che non possono scaricare l’IVA. Benefici anche per le bollette ancora da pagare”.

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