“ICI, è tempo di dichiarazione e versamenti” di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale
giovedì 4 giugno 2009 10.08ICI, è tempo di dichiarazione e versamenti
Sono partite le due operazioni riguardanti l’Imposta comunale sugli immobili: 1) la dichiarazione; 2) il versamento. A differenza dell’Irpef, l’ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo: i versamenti di questi giorni si riferiscono all’ICI 2009. La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato: la dichiarazione che dovremo presentare in questi giorni si riferisce al 2008.
La dichiarazione
Con il d.l. n. 223 del 2006 è stato soppresso, in generale, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI. Le istruzioni ministeriali, contenute nel decreto 12 maggio 2009, n. 14640, chiariscono la dichiarazione ai fini dell’ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Fruibilità che è stata accertata in data 18 dicembre 2007.
La dichiarazione va presentata solamente in casi residuali: quando gli immobili godono della riduzione dell’imposta( è il caso dei fabbricati inagibili o inabitabili); quando il comune non è non comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria( è il caso del terreno agricolo che diventa area fabbricabile, dell’immobile che perde il diritto all’esenzione, dell’immobile che ha acquisto oppure perso la caratteristica della ruralità , ecc.))
Chi deve presentare la dichiarazione
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione è chiarito che i mutamenti di soggettivitĂ passiva( ad esempio la vendita dell’immobile, la costituzione di un diritto reale sull’immobile,ecc.) avvenuti nel corso del 2008 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Se non ci sono mutamenti la dichiarazione non va presentata. Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Nel caso di multiproprietĂ l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetÂti passivi. Nel caso in cui piĂą persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: piĂą proprietari; proprietĂ piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purchĂ© comprensiva di tutti i contitolari. La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.
A chi si presenta
La dichiarazione deve essere firmata dalla persona indicata come “contribuente” sul frontespizio della dichiarazione stessa. La dichiarazione deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).Se l’immobile è situato nel territorio di più comuni lo si considera interamente situato nel comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione ICI, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008.
Le sanzioni amministrative
In caso di mancata presentazione e infedele dichiarazione è prevista l’applicazione di apposite sanzioni, che possono essere ridotte se il contribuente utilizza il ravvedimento.
I versamenti
I contribuenti devono effettuare il pagamento dell’imposta dovuta per il 2009 al comune dove sono ubicati gli immobili in due rate. L’importo della prima rata è pari al 50% dell’imposta dovuta, ed è calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune per il 2008 e deve essere pagato entro il 16 giugno. L’importo della seconda rata – che va pagato dal 1 al 16 dicembre – è pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dall’ente locale per il 2009 deve essere, quindi, comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Il contribuente ha comunque la facoltĂ di pagare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il 16 giugno. Naturalmente in questo caso occorre effettuare il calcolo dell’imposta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nel 2009 e non quelle deliberate per il 2008.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell’ulteriore facoltà , di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione dal 1° al 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi del 3 per cento.
Versamento ICI
Adempimento
Termine
Contribuenti
Misura
Acconto
Entro il 16 giugno
Tutti
50%
Saldo
Dal 1° al 16 dicembre
Tutti
50%
Unica soluzione
Entro il 16 giugno
Tutti
100%
Unica soluzione + interesse 3%
Dal 1° al 16 dicembre
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
100%
Il versamento dell’imposta può avvenire mediante c/c postale intestato al comune e modello F24.
La compensazione
Il contribuente può versare l’ICI con il versamento unitario(mod. F24) utilizzando i crediti ammessi in compensazione. Si possono compensare i crediti relativi alle Addizionali Irpef; non è ammessa, invece, per i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. Sarà il contribuente, in sede di liquidazione delle imposte sui redditi e se nel modello 730 emerga un credito, a indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il versamento ICI.
Gli intermediari abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono provvedere al versamento, in nome e per conto del contribuente stesso, dell’ICI dovuta a titolo di acconto e saldo, ovvero in un’unica soluzione
Il contribuente, nel caso in cui si avvale dell’assistenza fiscale del sostituto d’imposta, provvederĂ al versamento dell’ICI direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati.
Sanzioni amministrative
In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento sono previste apposite sanzioni, che possono essere ridotte se il contribuente utilizza il ravvedimento.,
La novitĂ delle case rurali
Se l’anno scorso la novità è stata l’esenzione per la prima casa, quest’anno è la volta delle case rurali.
L’art. 23, comma 1-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito, in via interpretativa, che l’art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 504 del 1992, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993. Nel caso in cui sussistono questi requisiti i fabbricati rurali sono esclusi dall’ICI.
Ed allora si rende opportuno chiarire che per quanto concerne la nozione di fabbricato rurale il comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 557 del 1993, stabilisce che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietĂ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze conÂnesse all’attivitĂ agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioÂni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivitĂ svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle societĂ agricole di cui all’art. 2 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
b)i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed esÂsere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580 del 1993;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadraÂti ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siaÂno praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terÂreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 97 del 1994, detto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d)il volume di affari derivante da attivitĂ agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metĂ del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattaÂmenti pensionistici corrisposti a seguito di attivitĂ svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in un comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivitĂ agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al liÂmite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972;
e)i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’art. 13, della legge n. 408 del 1949, non possono comunque essere riconosciuti come rurali.
Girolamo Ielo
Esperto di Finanza territoriale
