“Arriva l’esonero ICI per tutti i fabbricati rurali” di Girolamo Ielo

venerdì 13 marzo 2009 10.59

Arriva l’esonero ICI per tutti i fabbricati rurali
di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale

“Si conclude, con piena vittoria per gli agricoltori, la campagna per l’esonero dall’ICI per i fabbricati rurali. I parlamentari in sede di conversione del decreto legge milleproroghe di fine anno hanno inserito una disposizione in tal senso. Ma facciamo un passo indietro per inquadrare la questione.
Nella seconda parte del 2008 il tema dell’esenzione ICI di questi fabbricati ha interessato, con tesi contrapposte, le associazioni di categoria(agricoltori e enti locali), il governo, le Agenzie fiscali, la giurisprudenza(Corte di Cassazione e Commissioni tributarie). Su questo sito abbiamo commentato la situazione di incertezza.
Nascosta nell’art 23 del d.l. n. 207/2009(convertito con legge n. 14/2009), che si occupa di “Disposizioni relative all’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia – EIPLI”, il comma 1-bis dispone che “ Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unita’ immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralitĂ  di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”.
Che cosa significa questa norma e quali sono le conseguenze:
1)Sono esenti dall’ICI i fabbricati rurali iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati. Per avere l’esenzione è necessario che questi fabbricato abbiano i requisiti della ruralità. Questi sono esposti in modo chiaro nell’art. 9 del d.l. n. 557/1993;
2)Si tratta di disposizione di interpretazione autentica. Questi fabbricati, pertanto,sono esenti dall’ICI sin dal 1° gennaio 1993(anno di introduzione dell’ICI);
3)I giudici tributari e ordinari in sede di decisione debbono tenere conto di questa novitĂ ;
4)I contribuenti, che hanno aperte controversie e non hanno versato l’imposta, o che negli precedenti non hanno effettuato alcun pagamento, non sono più tenuti ad effettuare i versamenti;
5)Si aprono le porte dei rimborsi. I rimborsi non sono per tutti. In base ad una disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007 il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di tributi locali deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
Si chiude così la partita.
Con ogni probabilità nell’immediato futuro ci potranno essere scaramucce, in quanto la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare su alcune ordinanze di Commissioni tributarie su un aspetto relativo alla non restituzione dell’ICI per i periodi di imposta precedenti al 2008 per taluni fabbricati destinati ad attività agricole effettuate da cooperative e loro consorzi. Attendiamo il responso della Corte per chiude definitivamente(anche se in materia fiscale è un termine non proponibile) l’intera faccenda.

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