“Si apre la questione sull’ICI sui fabbricati rurali”- di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale
giovedì 9 ottobre 2008 11.33Si apre la questione sull’ICI sui fabbricati rurali
Di Girolamo Ielo, esperto di finanza territoriale
“Per i fabbricati rurali nel giro di pochi mesi si è passati dall’euforia, esenzione dall’ICI, alla depressione, all’assoggettamento all’ICI.
Il tema è di grande importanza in quanto in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di fabbricati che si trovano in questa situazione, con un gettito ICI potenziale di 3 miliardi di euro circa.
Vediamo di fare il punto della situazione.
L’art. 42 bis del decreto legge n. 159 dell’1 ottobre 2007 ha dato una nuova definizione, più ampia rispetto al passato, di fabbricato rurale. Temendo che questa nuova definizione aprisse un varco ai rimborsi in materia di ICI per gli anni passati, il legislatore è intervento, in sede di legge finanziaria 2008, con l’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disponendo che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo d’ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle nuove disposizioni per i fabbricati rurali. Tutto sembrava pacifico: esenzione per partire dal 2008. Nessun rimborso per gli ani precedenti. Ci sono stati tentativi per ottenere il rimborso per gli anni passati. A questo proposito con la sentenza n. 3 del 17 gennaio 2008 la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, ad una cooperativa che chiedeva il rimborso dell’ICI, versata per gli anni 2002/2005, rispondeva che la nuova disposizione inibisce all’Amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti di rimborso.
Va detto, inoltre, che le istruzioni alla dichiarazione ICI anno 2007( DM 23 aprile 2008) danno per scontato l’esenzione per i fabbricati rurali.
Intanto veniva a maturazione l’esito di un ricorso presentato da un contribuente avverso un atto di accertamento notificato per l’ICI dovuta per gli anni 1993, 1994 e 1995. Il ricorso dopo le sentenze di primo e secondo grado arriva alla Corte di Cassazione. In data 15 giugno 2008 la Corte di Cassazione emette la sentenza n. 23596, depositata il 15 settembre 2008, che riprende, in modo più chiaro, precedenti orientamenti della stessa Corte. E’ una bomba.
Nella sentenza viene detto che le disposizioni contenute nell’art. 42 bis “hanno influito (per così dire, “a monte” dell’ICI) sui criteri della classificazione catastale e dell’attribuzione della rendita ma non hanno comportato il non assoggettamento all’ICI del fabbricato qualificato “rurale”: l’esclusione dall’ICI di un fabbricato “rurale”, infatti, può discendere solo dalla eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale perchè agli effetti dell’imposta in esame l’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l’assoggettamento dell’immobile all’imposta stessa”. In altre parole, ad avviso, della Corte di Cassazione, tutti i fabbricati rurali devono scontare l’ICI.
Sull’argomento, con una velocità notevole, interviene l’ANCI(Associazione nazionali comuni italiani) dell’Emilia Romagna che, avvalendosi di esperti capaci, con la circolare n. 117 del 24 settembre 2008 afferma che alla luce della sentenza innanzi citata appare evidente che tutti i fabbricati rurali, iscritti o da iscrivere, debbono corrispondere l’ICI, indipendentemente dal fatto che il titolare del fabbricato rurale non sia ancora oggi obbligato a presentare l’accatastamento. La circolare conclude spiegando che i Comuni potrebbero attivarsi per effettuare i recuperi quantomeno per le annualità in decadenza al 31 dicembre 2008(dal 2002 in poi). La circolare, data l’importanza, viene diffusa su tutto il territorio nazionale.
E mentre i Comuni si organizzano in base a questa direttiva dell’Associazione, irrompe la sentenza la sentenza n. 41 del 14 agosto scorso della Commissione tributaria provinciale di Parma che ribalta tutto: esenzione e rimborso per gli anni precedenti.
Siamo solo agli inizi. Salvo interventi definitivi da parte del legislatore, dobbiamo aspettarci interpretazioni ed interventi altalenanti”.
